_________________________________________ Riforma delle società e adeguamenti statutari A seguito della riforma del diritto societario, entrata in vigore l’1 gennaio 2004 ed ulteriormente modificata con D.Lgs. 6.2.2004, n. 37, le società di capitali e cooperative, entro il 30 settembre 2004, sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni di legge modificando i propri statuti. Le modifiche da apportare in alcuni casi devono essere considerate obbligatorie, in altri facoltative. Le modifiche c.d. obbligatorie dovranno essere necessariamente adottate entro il 30 settembre 2004, mentre quelle facoltative potranno essere adottate in qualsiasi momento. Al fine di razionalizzare gli interventi di modifica dello Statuto sarebbe comunque opportuno procedere unitariamente, procedendo alla stesura di nuovo statuto. Per agevolare l’adeguamento dei vecchi statuti alla nuova normativa, la riforma ha previsto che le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche vengano adottate dall’assemblea straordinaria dei soci (validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata) che delibera a maggioranza semplice. _________________________________________ Aiuti di Stato ed imprese in difficoltà. Commento a Tribunale di primo grado delle CE, sentenza 8 luglio 2004, causa T-198/2001, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro Commissione delle Comunità europee. di Luca Iera 1.In attuazione dell’art. 87, n. 3 Trattato CE, secondo cui possono considerarsi compatibili con il mercato comune “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”, la Commissione europea ha pubblicato, il 23 dicembre 1994, una comunicazione che stabiliva gli “orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”. Al punto 1.1 di detti orientamenti si afferma che non è auspicabile che gli Stati membri concedano sovvenzioni ad imprese che, nella nuova situazione di mercato, dovrebbero scomparire o procedere a ristrutturazioni”. Al punto 1.2, invece, si prevede che “vi sono casi in cui gli aiuti di Stato a favore del salvataggio e della ristrutturazione di imprese in difficoltà possono essere giustificati”. In particolare, gli aiuti “possono essere per esempio motivati da considerazioni di politica sociale o regionale, dalla necessità di mantenere una struttura di mercato competitiva in casi in cui la scomparsa di talune imprese potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio, o dalle esigenze particolari e dai vantaggi economici di portata più generale riscontrabili nel caso delle piccole e medie imprese”. 2.Il Tribunale di primo grado delle CE ha affermato che possono essere concessi aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà non già al semplice ricorrere delle predette circostanza. Bensì soltanto ove vengano rispettate e soddisfatte le “condizioni generali per la concessione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (non risultano precedenti in termini). 3.Aiuti per il salvataggio. Per ottenere l'autorizzazione della Commissione all'erogazione di aiuti per il salvataggio, gli aiuti devono: - consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso d'interesse equivalente a quello di mercato; - limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali, dell'approvvigionamento corrente); - essere versati soltanto per il periodo necessario (di regola, non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili; - essere motivati da acute difficoltà sociali e non avere effetti negativi ingiustificabili sulla situazione industriale in altri Stati membri; - ulteriore condizione è che, in linea di principio, il salvataggio sia un'operazione una tantum. 4.Aiuti alla ristrutturazione. L'autorizzazione di un piano di ristrutturazione da parte della Commissione è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni generali: - ripristino della redditività; - prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto; - adozione di misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti; - proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione; - piena attuazione del programma di ristrutturazione e osservanza delle condizioni stabilite dalla Commissione; - controllo e relazione annuale.